Art. 22.
(Esercizio abusivo delle attività di sicurezza complementare).

      1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100.000 euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
      3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
      4. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa dal 5 al 10 per cento dell'intero importo contrattuale.
      5. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.